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Note Legali

 

l’Associazione denominata LEGALITA' SARDEGNA" nasce nel mese di Giugno 2017 ed è costituita  da Carabinieri in congedo, familiari degli stessi e simpatizzati dell’Arma dei Carabinieri, la stessa ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è apolitica, apartitica ed aconfessionale;

Art. 3 – Finalità e scopi

L’Associazione ha come scopo l’educazione all’attività civica, alla legalità e giustizia sociale, al fine di favorire sempre più elevati livelli di democrazia, di correttezza dei comportamenti istituzionali, di libertà ed uguaglianza dei cittadini, di funzionalità dei pubblici servizi, di rispetto e solidarietà nei rapporti umani e civili, d’apertura a relazioni pacifiche e costruttive con i popoli e le democrazie d'Europa e del mondo.

L’associazione intende promuovere e salvaguardare i valori che fondano la Costituzione Repubblicana .

A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, l’associazione si propone di:

·      Promuovere attività di tutela dei diritti della persona;

·      Realizzare percorsi di formazione sociale e culturale nei confronti degli stranieri in situazione di disagio ( es. richiedenti asilo, ecc);

·      Istaurare rapporti tra associazioni, enti (pubblici e privati) aventi finalità analoghe o complementari;

·      Creare centri di “osservazione” sui reati regionali per sviluppare un’ analisi costante delle situazioni locali, regionali e nazionale (“Osservatorio sulle mafie in Sardegna”, “Osservatorio sulla devianza minorile” );

L’Associazione, inoltre, può svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, nonché, ma solo marginalmente, attività di carattere commerciale e produttivo per raccogliere fondi da destinare al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione ha facoltà di aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, ed internazionale, mantenendo la propria autonomia. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

 

Art. 4Associati

“Legalità Sardegna” onlus è formata da Carabinieri in congedo, familiari degli stessi e simpatizzati dell’Arma dei Carabinieri. Possono essere soci dell’Associazione “Legalità Sardegna” i cittadini italiani o gli stranieri di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione. Gli associati si distinguono in soci “ordinari”, “sostenitori”, “onorari”(art. 6). I soci “ordinari” sono coloro che si impegnano con una fattiva partecipazione alla vita associativa; i soci “sostenitori” sono coloro che pur condividendo il fine associativo non desiderano prendere parte alle attività associative; i soci “onorari”( cd Consiglieri d’onore) sono coloro che hanno militato e dato onore all’Arma dei carabinieri o illustrato la Patria ad alti livelli nei campi del diritto, della medicina, scienze, letteratura, commercio, industria, professioni. Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali nonché ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che esterne con i terzi.  

Art. 5Ammissione dei soci

Ai fini dell'adesione all'associazione “Legalità Sardegna” onlus, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che ha facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. Contro l’eventuale diniego di ammissione, è possibile proporre appello all’Assemblea. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Si possono iscrivere all’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che sono stabilite dal regolamento interno.

 

Art. 6Diritti e doveri dei soci

L’adesione all’Associazione garantisce all'associato ordinario il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria e straordinaria insieme al diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. I “soci sostenitori” hanno diritto di intervento in assemblea ma non di voto e non possono ricoprire cariche elettive. Il “consigliere d’onore” è presentato all’Assemblea dal direttivo per la nomina, ed entra a far parte del consiglio direttivo con diritto di voto e parere, restando in carica a tempo indeterminato salvo diritto di rinuncia al ruolo e recesso. Il numero dei iscritti è illimitato. Agli aderenti non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Gli associati hanno diritto di partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, possono essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

 

Art. 7 -  Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per: a) mancato rinnovo dell’adesione; b) morosità; c) dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione; d) comportamenti che danneggino moralmente o materialmente l’associazione o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori; e) inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale. Ai soci espulsi è riconosciuta la possibilità di ricorrere, contro tale provvedimento, alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 8 – La quota associativa

 L'iscrizione all'Associazione è gratuita.

 Art. 9 - Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati ordinari possono esservi nominati. L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

Art. 10 - Organi dell’associazione

Gli organi dell'associazione sono:

·         Assemblea degli associati;

·         Consiglio Direttivo

·         Presidente

·         Vicepresidente

·         Direttore

·         Segretario

·         Tesoriere

·         Il collegio dei probiviri

 

Art. 11 – L’Assemblea

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano in quanto prende tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli iscritti, anche se dissenzienti. È convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno nonché con l’indicazione della seconda convocazione. Il luogo dell’adunanza può essere anche fuori della sede sociale, laddove ragioni logistiche lo richiedano. La seconda adunanza sarà convocata contestualmente alla prima e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e approva il bilancio consuntivo relativo l’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché il regolamento interno. All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che possono farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non possono essere rilasciate a consiglieri e revisori, un associato non può avere più di tre deleghe. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. All'Assemblea straordinaria degli associati è riservato il potere di modificare il presente Statuto (ma non gli scopi dell’Associazione), su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci, a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 12 – Il Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 Consiglieri (tra i quali vi è un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Direttore) e dai Consiglieri d’onore. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto. A discrezione dell’Assemblea il numero dei Consiglieri può essere portata da cinque a sette, ed anche di più, purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni tre mesi o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, deve essere recapitato almeno tre giorni prima, via email. La Convocazione senza la formalità che precede è valida se i componenti del Consiglio Direttivo sono tutti presenti, dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti posti all’ordine del giorno e firmano il verbale di riunione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le stesse sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni sono trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e verranno comunicate ai soci nei dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il presidente può delegare, con atto scritto, il compimento di singoli atti oltre al vice presidente e ai consiglieri, ad altri soggetti ritenuti idonei alla funzione.

 Art. 14 -  Il Vice- Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni è per questo in stretta relazione con il Presidente riguardo ogni argomento inerente l'Associazione.

 

Art. 15 - Segretario

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e del libro dei soci.

 

Art. 16 - Il tesoriere         

Il tesoriere, è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri a maggioranza dei voti; è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione patrimoniale dell’Associazione secondo le decisioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo. Annualmente, entro il mese di Aprile, predispone la relazione sul progetto al bilancio preventivo e sul rendiconto economico, sottoponendola all’approvazione del Comitato direttivo. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo. Il tesoriere è delegato ad effettuare operazioni economiche solo su specifica delega del Presidente.

 

Art. 17 – Il Direttore

E’ in facoltà del Presidente nominare un direttore con il compito di provvedere all'organizzazione degli uffici dell'associazione, al controllo e alla manutenzione delle infrastrutture, del cui buon funzionamento è responsabile. Egli attua le disposizioni del Presidente al quale sottopone i problemi, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al fine della creazione di un ambiente di lavoro sano ed efficiente.

 

Art. 18- Il  collegio dei probiviri

E’ composto da un presidente e due membri, eletti dall’Assemblea. Al collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie tra gli associati e l’Associazione in sede di svolgimento del rapporto associativo. Il Collegio delibera a maggioranza; le sue decisioni sono definitive.

Art.19 Durata cariche elettive

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale. Le persone designate a ricoprire cariche sociali sono rieleggibili. Decadono dalle cariche, in seno agli organi collegiali, coloro che non partecipino per quattro sedute consecutive alle riunioni dell'organo al quale appartengono, senza giustificato motivo.

Art.  20 – Risorse economiche e patrimonio dell’ Associazione

L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati: è esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione (indivisibile), utilizzabili unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie, sono costituite da:

Art. 21 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che devono essere presentati all’assemblea per l’approvazione. Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale e deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre i primi quattro mesi dell’anno a cui si riferisce. La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio di  Revisori, eletto annualmente dall’Assemblea dei soci, composto da tre membri. I Revisori accertano la regolarità della contabilità sociale, redigono una relazione annuale, possono verificare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

 Art.22Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso il Consiglio direttivo nominerà uno o più liquidatori ed una volta estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di pubblica utilità o ad altre Associazioni onlus con finalità analoghe.

 Art. 23- Disposizioni transitorie e finali.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.